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Legge 03/08/1999 n. 265

3. La proposta di istituzione della citta' metropolitana e' sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella meta' piu' uno dei comuni partecipanti, essa e' presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della citta' metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi della legge 7 giugno 1991, n.182, e successive modificazioni.

5. La citta' metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identita' delle originarie collettivita' locali.

6. Quando la citta' metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della citta' come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.

7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

Art. 19. Esercizio coordinato di funzioni

1. Fino all'istituzione della citta' metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale;

b) reti infrastrutturali e servizi a rete;

c) piani di traffico intercomunali;

d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;

f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

g) smaltimento dei rifiuti;

h) grande distribuzione commerciale;

i) attivita' culturali;

l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

Art. 20. Revisione delle circoscrizioni territoriali

1. Istituita la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana".

Art. 17. Norme transitorie

1. Previa deliberazione favorevole dei consigli comunali interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di citta' metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.

3. La legge istitutiva della citta' metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59, e le modalita' per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del

CAPO III DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 18. Disposizioni generali

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennita' degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.

3. Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e finche' previsti, la regione puo' adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.

Art. 19. Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita' professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini e' sospesa la validita' delle relative disposizioni del piano urbanistico.

3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialita' e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilita' degli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorita'. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive e' riconosciuta agli amministratori locali la priorita' per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa piu' vicine. Il servizio sostitutivo di leva non puo' essere espletato nell'ente nel quale il soggetto e' amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

Art. 20. Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. All'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.154, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso".

Art. 2l.

1. All'articolo 6 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, le parole: "chi ricopre la carica di assessore provinciale" sono soppresse.

Art. 22. Aspettative

1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 18, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Art. 23. Indennità

1. Il decreto di cui al comma 9 del presente articolo determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunita' montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 9, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti puo' essere attribuita l'indennita' prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione e' da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennita' degli assessori rispetto all'ammontare delle indennita' previste per il sindaco.

3. 1 consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunita' montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un terzo dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 9.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi precedenti non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

5. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennita' di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

6. Le indennita' di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennita' ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

7. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

9. La misura minima delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

 

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